Uno strumento da utilizzare per tutelare i disabili gravi

al momento del venir meno del sostegno familiare.

Il Trust dopo di noi

Il Trust dopo di noi

Le erogazioni liberali ad un “Trust dopo di noi” da parte di persone fisiche, enti e società godono di importanti benefici fiscali per i benefattori.

Cos’è il Trust dopo di noi

Il “Trust dopo di noi” è il primo istituto indicato dalla legge 112/2016 (Legge “dopo di noi”) come strumento da utilizzare per tutelare i disabili gravi al momento del venir meno del sostegno familiare.

E’ un trust particolare, in quanto si tratta di un trust c.d “di famiglia” avente lo scopo esclusivo di tutelare i bisogni specifici di una persona con disabilità grave, favorendone l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza.

Le erogazioni liberali ad un “Trust dopo di noi” da parte di persone fisiche, enti e società godono di importanti benefici fiscali per i benefattori.

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BENEFICI FISCALI DONATORI

Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati, intesi come persone fisiche, enti, società, nei confronti del trust sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato (art. 6, comma 9, L. 112/2016):

–  nei limiti del 20% e

–  comunque, nella misura massima di 100.000,00 €.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Viene estesa quindi, con limiti maggiorati, la disciplina di deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore, delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate agli enti del terzo settore (Onlus, Aps, Odv).

Per le sole persone fisiche si possono in alternativa applicare le detrazioni previste per erogazioni liberali verso gli enti del terzo settore (art. 83, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 117 del 2017), quindi in sede di compilazione della dichiarazione possono scegliere se più favorevole la detrazione del 35%, dall’imposta lorda sul reddito, degli oneri sostenuti.

Per godere della deduzione non sono ammessi pagamenti in contanti, le erogazioni devono essere effettuate tramite dei versamenti tracciati, è necessario che siano quindi effettuate tramite:

–  versamento bancario o postale; o

–  con sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari

ed è altresì necessario che dalla documentazione che attesta il versamento sia desumibile la natura liberale dello stesso.

È necessario conservare:

– la ricevuta del versamento bancale o postale;

– l’estratto conto della società che gestisce il bancomat o la carta di credito;

– in caso di assegno bancario o circolare, la ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Nel caso di erogazioni liberali in natura l’ammontare della detrazione/deduzione spettante è quantificato sulla base:

– del valore normale del bene che se:

– superiore a 30.000 €

– o non determinabile con criteri oggetti

Il donatore deve far predisporre una perizia giurata di stima attestante il valore del bene;

– del residuo valore fiscale in caso si tratti di un bene strumentale o del valore utilizzabile in caso di beni merce.

L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:

– la dichiarazione del donatore con descrizione analitica dei beni donati ed indicazione del relativo valore;

– la dichiarazione del destinatario contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi nel trust.